Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione “Istituto di Medicina Globale”.
Articolo 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Padova, in via Frà Paolo Sarpi, 38/I.
Articolo 3 - SCOPO
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. L’associazione è a carattere apolitico e non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie e la sua struttura è democratica. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Articolo 4
L’associazione, presente sul territorio italiano, con la possibilità di proprie sedi distaccate, ha per scopo precipuo la promozione e la trasmissione della cultura naturopatica alle nuove generazioni attraverso la creazione di una “Scuola di Formazione” che mira alla formazione di professionisti nel campo della Naturopatia e delle discipline e tecniche bionaturali.
Nella struttura formativa vengono realizzati:
a) corsi di formazione in Naturopatia e discipline e tecniche bionaturali;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi e attività post-formazione e di aggiornamento.
L’associazione può inoltre attivare altri corsi di studio e di formazione permanente e può stipulare specifici accordi convenzionali con atenei pubblici e privati e istituti universitari per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Inoltre l’associazione si propone di:
- Sviluppare la ricerca in naturopatia e discipline naturopatiche nelle proprie strutture o può stipulare convenzioni e contratti di ricerca con aziende, enti pubblici e privati e con singoli studiosi.
- Promuove la cooperazione nazionale e internazionale, favorendo la mobilità di discenti e insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell’Unione europea.
- Compiere studi e ricerche nel campo delle scienze dell’educazione ed organizzare corsi, seminari e convegni anche a livello internazionale, con particolare riguardo ai Paesi dell’Unione Europea; le iniziative da intraprendere saranno, in modo specifico, prevalentemente orientate verso la preparazione di formatori e la sperimentazione di nuove tecnologie dell’educazione.
- Aprire centri di “benessere naturale” per la ricerca e la pratica di tecniche e discipline naturopatiche e tutte quelle tecniche volte alla prevenzione, al trattamento e alla conservazione della salute in un’ottica di approccio globale alla persona.
- Fare accordi e collaborare con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
- Edire e pubblicare una rivista e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione.
- Organizzare convegni, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole pubbliche e private, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali.
L’Associazione inoltre potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali.
Articolo 5 - FONTI DI COORDINAMENTO E DIREZIONE
Gli strumenti che coordinano e dirigono il raggiungimento degli scopi dell’associazione sono:
- lo Statuto;
- il Regolamento Interno. I contenuti del “Regolamento Interno” sono sanciti dall’assemblea degli Associati secondo le norme indicate e non possono essere in alcun modo in contrasto con lo Statuto dell’associazione.
Articolo 6 - DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dell’Associazione.
Articolo 7 - ASSOCIATI
Il numero degli Associati è illimitato; all’associazione può aderire chiunque abbia compiuto il 18° anno di età.
Per essere ammessi come Associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti norme: certificato di identità personale e di residenza; i documenti previsti nel Regolamento interno per tipologia di Associato; dichiarare di attenersi al presente Statuto, al Regolamento Interno ed alle delibere degli organi sociali.
È compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno della domanda alla prima riunione. L’accettazione dà diritto ad acquisire la qualifica di “Associato”; nel caso la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea, alla prima convocazione.
Articolo 8 - CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli Associati aderenti all’associazione sono distinti nelle seguenti categorie:
a) Associati Ordinari: sono gli Associati che partecipano in modo continuativo e permanente alle attività organizzative, didattiche e funzionali dell’Associazione; sono tenuti al versamento della propria quota associativa ed hanno diritto al voto.
b) Associati Discenti: sono gli Associati che frequentano i corsi di formazione, di perfezionamento, i corsi e le attività post-formazione e altri corsi di studio all’interno dell’Associazione; sono tenuti al versamento della propria quota associativa ed hanno diritto al voto.
c) Associati onorari: sono coloro che l’Associazione può accogliere e mantenere nel suo seno in quanto svolgono attività che danno lustro o vantaggio all’associazione; non sono tenuti al versamento della propria quota associativa e non hanno diritto al voto.
d) Associati sostenitori: sono le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti e le organizzazioni di qualsiasi genere che condividono gli scopi dell’associazione e che abbiano contribuito personalmente o finanziariamente al sostegno delle attività della Associazione; sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto al voto.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - REVOCA DELL’ASSOCIATO
Qualora si manifestino incompatibilità del nuovo Associato con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione dell’Associato stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea degli Associati alla prima convocazione.
Articolo 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati hanno diritto, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle manifestazioni da essa indette;
- usufruire dei servizi erogati dall’Associazione.
Articolo 11 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, del regolamento interno e alle delibere degli organi sociali;
- a comunicare le proprie dimissioni tramite raccomandata entro il 30 settembre dell’anno in corso;
- al pagamento della quota associativa annua, ed alle eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie ratificate dall’assemblea;
- al pagamento della retta per la partecipazione ai corsi ordinari di formazione, corsi di perfezionamento, corsi e attività post-formazione o altre attività di studi, ricerche e tirocinio
Le somme versate per le quote associative e le quote straordinarie ratificate dall’assemblea non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 12 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
1) recesso o morte dell’Associato;
2) recesso unilaterale motivato dell’Associato;
3) espulsione o radiazione.
Gli Associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e alle delibere degli organi sociali;
b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
c. quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali.
Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli Associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea degli Associati. Gli Associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Articolo 13 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale, dal quale l’associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell’UE, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da corsi ordinari di formazione, corsi di perfezionamento, corsi e attività post-formazione o altre attività di studi, ricerche e tirocinio;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
- materiali mobili e immobili di proprietà dell’associazione.
Articolo 14 - BILANCIO (o Rendiconto Economico)
Il bilancio o rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Articolo 15 - RESIDUI ATTIVI
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra gli Associati neanche in modo indiretto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà per la costituzione di fondi di riserva, per iniziative di carattere socio-sanitario, assistenziale e per nuovi impianti o ammodernamento delle strutture e delle attrezzature di proprietà dell’associazione.
Articolo 16 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ordinari e straordinari. Le delibere dell’Assemblea, assunte in conformità della legge, del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o non aventi diritto al voto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Può tenersi nella sede sociale od altrove, da indicare nell’avviso di convocazione. Essa deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione a mezzo avviso scritto affisso nei locali dell’Associazione e/o con lettera da spedire agli Associati almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza in prima e in seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.
Articolo 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile; nel suo svolgimento essa:
- approva le linee generali del programma di attività per I’anno sociale;
- approva il bilancio o rendiconto economico;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste del presente statuto;
- elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/2 degli Associati. L’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 19
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di 1/2 più uno degli Associati, in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti su tutte le questioni poste all’O.d.G..
Articolo 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, al Regolamento Interno, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 scelti tra gli Associati; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 fino a 5 Consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli Associati. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile. È riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei componenti eletti dall’assemblea.
Articolo 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove. Le riunioni sono convocate, a cura del Presidente, a mezzo lettera, telegramma o telefax, spedito almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, mancando quest’ultimo, da un altro Consigliere eletto seduta stante. Per la regolare costituzione del Consiglio, se regolarmente convocato, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In mancanza di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 23 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e sulla base delle linee approvate dall’assemblea degli Associati;
- affidare gli incarichi ai membri del direttivo;
- curare I’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto economico;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione, e I’espulsione degli Associati;
- deliberare in merito all’affiliazione di altre associazioni;
- deliberare in merito al trasferimento della sede sociale e all’apertura di sedi secondarie in Italia ed all’estero;
- stabilire ogni anno il valore della quota Associativa.
Articolo 24 - IL PRESIDENTE
Il Presidente viene nominato dall’Assemblea ordinaria fra gli Associati ordinari, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile.
Spettano al Presidente:
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell’Assemblea;
- la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- la rappresentanza dell’Associazione verso gli organismi sia statali e non statali, nazionali ed internazionali.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Associati.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 25 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea ordinaria fra gli Associati ordinari, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile. In caso di urgenza, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assente o impossibilitato, nonché esercita le funzioni previste dal precedente articolo, mediante apposita delega.
Articolo 26 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
ll comitato tecnico-scientifico è composto da tre a cinque membri di cui il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; i restanti membri sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone, anche non appartenenti all’Associazione, che per la loro riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell’attività dell’associazione possono contribuire alla qualità ed al prestigio delle iniziative e delle attività programmate. Il Comitato tecnico-scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.
Articolo 27 - FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico-scientifico è un organo propositivo dal punto di vista scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo. Il Comitato tecnico-scientifico può essere delegato dal Consiglio Direttivo ad assumere compiti operativi in ordine alle varie attività dell’associazione per le quali il Comitato ha competenza.
Articolo 28 - IL SEGRETATIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha il compito di redigere i verbali dell’assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; curare l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolgere tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 29 - IL TESORIERE
Il Presidente, salvo la diretta assunzione della carica in oggetto, può attribuire a uno dei membri del Consiglio Direttivo le funzioni di tesoriere. Sotto la sua personale responsabilità, il tesoriere, potrà delegare alcune funzioni in modo momentaneo o permanente ad altra persona, anche non facente parte dell’Associazione, previa approvazione del Presidente. Il Tesoriere provvede alla amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio preventivo, alle delibere del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente.
Articolo 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’assemblea anche tra i non soci. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili. Spetta al Collegio dei revisori di vigilare sull’adempimento delle norme statutarie, sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e predisporre una relazione sul bilancio consuntivo per l’assemblea annuale ordinaria. Essi possono anche assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 31 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La decisione dello scioglimento dell’associazione deve essere presa dall’assemblea alla presenza del 50% più uno degli Associati e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione che deve avvenire almeno 24 ore dopo.
Articolo 32 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione che per finalità e scopi persegue interessi nel campo della naturopatia e delle discipline naturopatiche o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di cui all’art. comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 33 - DISPOSIZIONE FINALE
Per qualsiasi controversia, gli Associati s’impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due (uno più uno) membri nominati dalle parti più il Presidente dell’associazione. Per quanto non compreso dal presente statuto decide l’assemblea degli Associati presenti a maggioranza assoluta dei partecipanti.

